Leggi e Normative
D.lgs 81/2008(ex 626)
art. 77 comma 4 lettera a: il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998, dep. 5 novembre 1998
Ric. Burattin ribadisce l'obbligo di igienizzazione dei DPI e vestiario e classifica le aziende addette all'Igiene Urbana come aziende a rischio biologico
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
artt. 13, 14 comma 2, 26, 27, 28, 33; Attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
articoli 377, 378, 379
D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303
artt. 22, 40
Decreto Legislativo del Governo 4 dicembre 1992 n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
Circolare Ministero del lavoro 29 aprile 1999 n. 34
Oggetto: Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale che riprende i concetti espressi dalla sentenza della Cassazione
Decreto Ministeriale Industria e Lavoro del 17 gennaio 1997
Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale
Cassazione Sezione Lavoro n. 22929 del 14 novembre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Lupi
È nulla la norma di un contratto collettivo che ponga a carico dei lavoratori la pulizia degli abiti di lavoro. L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del d. P.R. n. 547 del 1955 fino alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 626 del 1994 e ai sensi degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni. I lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno per l'inadempienza dell'azienda all'obbligo di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro